La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
La dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro ripartita per ciascuna delle annualità 2019, 2020, e 2021.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Voucher per consulenza in innovazione le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati:
Possono inoltre beneficiare del Voucher anche le reti d’impresa composte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 7 maggio 2019.
Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.
Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’apposito elenco costituito dal Ministero dello sviluppo economico oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.
La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 individuate tra le seguenti:
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Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
Le specifiche circa contenuto e finalità delle prestazioni consulenziali, nonché durata e compenso, devono risultare da un contratto di consulenza sottoscritto dalle parti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.
L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario:
Con un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 7 maggio 2019 saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione, da parte di PMI e reti d’ impresa, delle domande di ammissione al contributo.
Come previsto all’articolo 7, comma 4, del decreto direttoriale 25 settembre 2019 in sede di presentazione della richiesta di erogazione, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, unitamente alla domanda di erogazione e al solo fine di consentire i controlli sui progetti agevolati previsti dalla normativa di attuazione dell’intervento, la seguente documentazione:
Inoltre in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio), il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere l’Allegato: Modulo dichiarazione antiriciclaggio (docx), opportunamente compilato e corredato dai documenti di identità richiesti.
Si evidenzia che nell’ambito della normativa antiriciclaggio, la mancata individuazione di un titolare effettivo nel “Modulo dichiarazione antiriciclaggio” possiede un carattere residuale, in quanto è riservata ai casi di società quotate o con capitale frazionato in cui non è possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi sulla base dei criteri di proprietà e/o controllo dell’impresa, e che, in tali casi, i titolari effettivi sono comunque individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell’impresa.